La Scuola Parentale

Obbligo di Istruzione

L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione.

L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base.

Indicazioni per l’istruzione parentale

Normativa di riferimento:

Costituzione Italiana art. 30, 33, 34;

Decreto Legislativo 297/1994;

Decreto Legislativo 76/2005;

Decreto Legislativo 296/2006 art.1 comma 622;

Decreto Legislativo 62 del 13/04/2017

Ordinanza Ministeriale 90/2001 art. 4, 6, 8;

Circolare Ministeriale 93 prot. 2471 / Dip./segr. Del 23/12/2005;

Circolare Ministeriale 35 del 26/03/2010;

Circolare Ministeriale 27 del 5/4/2011;

Circolare Ministeriale 110 del 29/12/2011;

Ordinanza Ministeriale 172 del 04.12.2020;

Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005

Decreto Ministeriale n. 5 dell’8.02.2021

Modalità di assolvimento dell’obbligo di Istruzione

Il momento dell’iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica.
L’obbligo di istruzione può essere assolto anche attraverso “l’istruzione parentale”. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, l’alunno è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità. Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica od economica” per provvedervi. Generalmente, la famiglia, nel periodo riservato alle iscrizioni, esprime la volontà di avvalersi dell’istruzione parentale, sottoscrivendo apposita dichiarazione.
Si precisa che l’unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l’insegnamento/apprendimento, come si evince dalla Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che gli alunni abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento indicati nelle Indicazioni nazionali.

 

Requisiti di ammissione

1. Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono anno di età.
2. Possono accedere all’esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età.
3. Accedono all’esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell’anno scolastico di riferimento.
4. Possono accedere, altresì, all’esame di idoneità per l’anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettivo con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all’unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.
5. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l’esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.

Modalità di svolgimento degli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione.

1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno.
2. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.
3. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l’esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.
4. L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito dalla scuola.
5. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti.
6. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame.
7. L’esame si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.
8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.
9. L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.
10. Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.
11. L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

Composizione della commissione d’esame

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Contenuti dell’esame

L’esame fa riferimento a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, in cui sono indicate le competenze che l’alunno deve possedere al termine di un percorso. È lo sviluppo di tali competenze che l’esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l’idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d’Esame documentazione relativa alle attività svolte dall’alunno durante l’istruzione parentale e il loro collegamento/riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.
La sede di esame.
Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola pubblica o paritaria diversa da quella vigilante, ma sul territorio italiano, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento.
Calendario d’esame
Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell’esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno.
Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

Valutazione

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l’attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L’esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d’esame. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. Tuttavia la valutazione può essere espressa in termini non numerici qualora il PTOF della scuola valutante lo preveda.

Al candidato che supera l’esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell’esito dell’esame sostenuto.

In relazione all’emergenza sanitaria in atto, anche a seguito di eventuali note ministeriali sullo specifico tema, potrebbe essere necessario lo svolgimento delle operazioni di esame a distanza, con l’utilizzo delle piattaforme già in utilizzo presso la Scuola.

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